IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2013). 
  Visto il decreto legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto legge  31  maggio  2010  n.  78,  convertito,  con
modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 122
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25 recante proroga termini previsti da disposizioni
legislative; 
  Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135 recante disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto l'art. 66 del citato  decreto  legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno  2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  "fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono  ridotte  in
misura pari all'importo del  trattamento  retributivo  derivante  dai
trattenimenti in servizio; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto  legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art.  66  del  decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del citato  decreto  legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  recante
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede  che  le
amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge  25
giugno  2008,  n.  112,  all'esito  della  riduzione  degli   assetti
organizzativi prevista dal predetto art.  74  e  dall'art.  2,  comma
8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con
modificazioni dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  provvedono  ad
apportare, entro il  31  marzo  2012,  un'ulteriore  riduzione  degli
uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  art.  2,
comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del   2009,   nonche'   a
rideterminare le dotazioni organiche del personale non  dirigenziale,
ad esclusione  di  quelle  degli  enti  di  ricerca,  apportando  una
ulteriore riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di  organico  di  tale
personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 5, dello stesso decreto legge n. 138 del 2011
secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3  e  4,  tra
gli altri, le strutture del personale indicato nell'art. 3, comma  1,
del decreto legislativo n. 165 del  2001  tra  cui  rientrano  quelle
dell'Avvocatura generale dello Stato; 
  Visto il citato decreto legge n. 95 del  2012,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma  1,  che  dispone:  "Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi."; 
  Visto il comma 7 dell'art. 2 del predetto decreto legge n.  95  del
2012, secondo cui "Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1  le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli
uffici giudiziari, il personale di magistratura."; 
  Vista la direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrata alla Corte
dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, con la
quale  sono  state  fornite  le  linee  di  indirizzo  e  i   criteri
applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni previste dall'art.  2  del  citato  decreto  legge  6
luglio 2012, n. 95; 
  Visto  un   primo   orientamento   del   Gabinetto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, espresso  con  nota  del  27  dicembre
2012, n. 31683 che, nel trasmettere la nota  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del 30  novembre  2012,  n.  0101982,
rappresenta di condividere le valutazioni ivi espresse  dallo  stesso
Dipartimento in merito agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge  n.
95 del 2012 nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato; 
  Vista la nota del 24 gennaio 2013, n. 34014  P,  con  la  quale  la
medesima Avvocatura generale dello Stato rimette alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi la definitiva interpretazione  da  dare  all'art.  2  del
decreto-legge n. 95  del  2012,  fornendo  fondate  argomentazioni  a
sostegno dell'applicazione alla  stessa  della  deroga  prevista  dal
comma 7 del citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del  4  febbraio
2013, n. 203, nella quale  si  esprime,  con  ampia  motivazione,  la
condivisione delle argomentazioni svolte dall'Avvocato generale dello
Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P; 
  Vista la nota del Capo  dell'Ufficio  legislativo  -  Economia  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2013, n. 3359,
nella quale si, concorda, con altrettanta ampia motivazione,  con  le
conclusioni a cui e' pervenuto l'Avvocato generale dello Stato  nella
citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P; 
  Ritenuto  che  le  riduzioni  delle  dotazioni  organiche  previste
dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del  2012  non  sono  applicabili
all'Avvocatura generale dello Stato; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad  assumere  per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; 
  Vista la nota del  30  novembre  2012,  n.  474938,  con  la  quale
l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiede  due  trattenimenti  in
servizio, con specifica degli oneri  da  sostenere,  dando  analitica
dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute  nell'anno  2012  e  delle
risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Ritenuto di accogliere la predetta richiesta  di  trattenimenti  in
servizio; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale, nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata a procedere  ai
trattenimenti in servizio, per la durata di due anni, delle unita' di
personale indicate nella Tabella allegata, che  e'  parte  integrante
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3,  comma  102,  della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' dell'art. 9, comma 31,  del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. Per  la  stessa  amministrazione  e',  altresi',
indicato il limite massimo delle unita'  di  personale  assumibile  e
dell'ammontare  delle   risorse   disponibili   per   le   assunzioni
riguardanti l'anno 2013, sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
nell'anno 2012. 
  2. L'Avvocatura generale dello Stato e' tenuta a trasmettere, entro
e non oltre il 30 giugno 2014,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica,  Ufficio  per   l'organizzazione,   il   reclutamento,   le
condizioni   di   lavoro   ed   il   contenzioso   nelle    pubbliche
amministrazioni, e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati
concernenti il personale assunto e la  spesa  annua  lorda  a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  3. All'onere derivante dai trattenimenti  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle disponibilita' di  bilancio  della  stessa
Avvocatura. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                        Patroni Griffi                
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 31